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Articolo 536 del Codice Civile

L’ art. 536 del Codice Civile è rubricato “ Legittimari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 536 del Codice Civile italiano:

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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