L' art. 535 del Codice Civile è rubricato “ Possessore di beni ereditari ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 535 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 535 del Codice Civile italiano:
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave.
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