Articolo 536 del Codice Civile

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L' art. 536 del Codice Civile è rubricato “ Legittimari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 536 del Codice Civile italiano:
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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