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Articolo 559 del Codice Civile

L’ art. 559 del Codice Civile è rubricato “ Modo di ridurre le donazioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 559 del Codice Civile italiano:

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Breve spiegazione:

L’art. 559 c.c. stabilisce il criterio di riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima. Rispetto alle disposizioni testamentarie, che vengono ridotte ex art. 558 c.c. proporzionalemente indipendentemente da eredi o legatari, le donazioni invece vengono ridotte secondo l’ordine cronologico inverso: si riduce infatti per prima la donazione più recente e solo dopo si passa alle precedenti. Per inquadrare bene il tema, in caso di lesione della legittima, prima si agisce sulle disposizioni testamentarie lesive, riducendole proporzionalmente. Se non sono sufficienti a reintegrare la legittima, si passa alle donazioni con il criterio poco sopra spiegato. 
Poiché la massa ereditaria si determina ai sensi dell’art. 556 c.c. mediante la cd. riunione fittizia, si sommano il relictum (cioè i beni esistenti al momento della morte) e il donatum (le donazioni effettuate in vita dal de cuius) e si detraggono i debiti.

Nel caso in cui il de cuius abbia effettuato consistenti donazioni in vita, è possibile che le disposizioni testamentarie non siano sufficienti a reintegrare la quota di legittima dei legittimari. Proprio in questo caso viene in rilievo l’articolo in esame: una volta esaurita la riduzione delle disposizioni testamentarie, si procederà alla riduzione delle donazioni secondo il criterio previsto dall’art. 559 c.c., cioè partendo dall’ultima in ordine di tempo e risalendo alle anteriori. 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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