Articolo 558 del Codice Civile

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L' art. 558 del Codice Civile è rubricato “ Modo di ridurre le disposizioni testamentarie ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 558 del Codice Civile italiano:
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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