L' art. 558 del Codice Civile è rubricato “ Modo di ridurre le disposizioni testamentarie ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 558 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 558 del Codice Civile italiano:
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Breve spiegazione:
L'articolo 558 c.c. indica i criteri da applicare per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima. Il primo comma stabilisce che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza alcuna distinzione tra eredi e legatari.
Il secondo comma prevede un’eccezione a tale regola. Se il testatore ha disposto che una determinata attribuzione debba essere soddisfatta con preferenza rispetto alle altre, non si applica il criterio della riduzione proporzionale, ma la riduzione colpirà prima le altre disposizioni e solo qualora il loro valore non sia sufficiente a reintegrare la legittima, potrà essere intaccata anche la disposizione preferita.
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