L' art. 557 del Codice Civile è rubricato “ Soggetti che possono chiedere la riduzione ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 557 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 557 del Codice Civile italiano:
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
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