L' art. 557 del Codice Civile è rubricato “ Soggetti che possono chiedere la riduzione ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 557 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 557 del Codice Civile italiano:
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
Breve spiegazione:
L'articolo 557 c.c. individua i soggetti che possono esercitare l'azione di riduzione, cioè quell'azione che consente ai legittimari, lesi della propria quota di legittima, di essere reintegrati. I soggetti legittimati ad agire sono:
- i legittimari,
- gli eredi dei legittimari;
- gli aventi causa dei legittimari;
Il secondo comma stabilisce che il diritto all'azione di riduzione non è rinunciabile finchè il donante è in vita. Questo secondo comma costituisce l'applicazione dell'articolo 458 c.c. che vieta i patti successori.
Infine, l’ultimo comma esclude che l’azione di riduzione possa essere esercitata dai donatari e dai legatari e, in caso du accettazione con beneficio di inventario nemmeno dai creditori del defunto. Tale esclusione è fondata sul carattere personale dell'azione, riservandola ai legittimari.
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