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Articolo 775 del Codice Civile

L’ art. 775 del Codice Civile è rubricato “ Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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