Articolo 776 del Codice Civile

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L' art. 776 del Codice Civile è rubricato “ Donazione fatta dall'inabilitato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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