Articolo 796 del Codice Civile
L’ art. 796 del Codice Civile è rubricato “ Riserva di usufrutto ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
Breve spiegazione:
L’articolo 796 c.c. specifica che il donante può riservarsi sull’oggetto della donazione l’usufrutto, cioè il diritto di usare la cosa e di trarne i frutti, pur non essendone più il proprietario.
L’usufrutto è soggetto a limiti previsti dalla legge, come ad esempio non cambiare la destinazione d’uso del bene, conservare la cosa e non alienarla senza consenso del nudo proprietario.
Per capire meglio, con la donazione si costituisce la nuda proprietà in capo al donatario (cioè il nuovo proprietario del bene), mentre l’usufruttuario è colui che continua a godere della cosa e a trarne i frutti. L’usufrutto si estingue generalmente alla morte dell’usufruttuario, oppure in altri casi previsti dalla legge, e a quel punto la nuda proprietà e l’usufrutto si riuniscono, restituendo al donatario la proprietà piena del bene.
Per capire meglio, con la donazione si costituisce la nuda proprietà in capo al donatario (cioè il nuovo proprietario del bene), mentre l’usufruttuario è colui che continua a godere della cosa e a trarne i frutti. L’usufrutto si estingue generalmente alla morte dell’usufruttuario, oppure in altri casi previsti dalla legge, e a quel punto la nuda proprietà e l’usufrutto si riuniscono, restituendo al donatario la proprietà piena del bene.
Un esempio classico è una casa donata al figlio, con diritto di usufrutto riservato al padre che continua a viverci fino alla sua morte. (Attenzione: questa donazione sarà poi soggetta a collazione e, quindi, sarà ricompresa nella massa ereditaria in sede successoria).
L’articolo 796 c.c. prevede un’ulteriore possibilità: il donante può stabilire che, alla sua morte, l’usufrutto possa passare a un’altra persona o anche a più persone, ma non oltre. In altre parole, può nominare ulteriori usufruttuari dopo di sé, ma non creare un usufrutto a catena indefinito.
In tal caso però giurisprudenza e dottrina chiariscono che il terzo successivo debba obbligatoriamente accettare la donazione prima della morte del donante, altrimenti l’usufrutto si concluderà con la morte del donante.
Esempio:
Tizio dona un bene a Caio, riservandosi l’usufrutto e disponendo che, alla sua morte, questo passi alla moglie Sempronia. Non può invece disporre che, dopo la morte della moglie, l’usufrutto passi a un nipotino, perché ciò creerebbe un usufrutto a catena indefinito, vietato dall’articolo e insostenibile dal punto di vista giuridico.
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