Articolo 795 del Codice Civile

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L' art. 795 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di sostituzione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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