Articolo 796 del Codice Civile

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L' art. 796 del Codice Civile è rubricato “ Riserva di usufrutto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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