Articolo 796 del Codice Civile

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L' art. 796 del Codice Civile è rubricato “ Riserva di usufrutto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Breve spiegazione:

L’articolo 796 c.c. specifica che il donante può riservarsi sull’oggetto della donazione l’usufrutto, cioè il diritto di usare la cosa e di trarne i frutti, pur non essendone più il proprietario. 
L’usufrutto è soggetto a limiti previsti dalla legge, come ad esempio non cambiare la destinazione d’uso del bene, conservare la cosa e non alienarla senza consenso del nudo proprietario. Per capire meglio, con la donazione si costituisce la nuda proprietà in capo al donatario (cioè il nuovo proprietario del bene), mentre l’usufruttuario è colui che continua a godere della cosa e a trarne i frutti. L’usufrutto si estingue generalmente alla morte dell’usufruttuario, oppure in altri casi previsti dalla legge, e a quel punto la nuda proprietà e l’usufrutto si riuniscono, restituendo al donatario la proprietà piena del bene. 
Un esempio classico è una casa donata al figlio, con diritto di usufrutto riservato al padre che continua a viverci fino alla sua morte. (Attenzione: questa donazione sarà poi soggetta a collazione e, quindi, sarà ricompresa nella massa ereditaria in sede successoria).

L’articolo 796 c.c. prevede un’ulteriore possibilità: il donante può stabilire che, alla sua morte, l’usufrutto possa passare a un’altra persona o anche a più persone, ma non oltre. In altre parole, può nominare ulteriori usufruttuari dopo di sé, ma non creare un usufrutto a catena indefinito. 
In tal caso però giurisprudenza e dottrina chiariscono che il terzo successivo debba obbligatoriamente accettare la donazione prima della morte del donante, altrimenti l’usufrutto si concluderà con la morte del donante. 

Esempio: 

Tizio dona un bene a Caio, riservandosi l’usufrutto e disponendo che, alla sua morte, questo passi alla moglie Sempronia. Non può invece disporre che, dopo la morte della moglie, l’usufrutto passi a un nipotino, perché ciò creerebbe un usufrutto a catena indefinito, vietato dall’articolo e insostenibile dal punto di vista giuridico.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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