Articolo 794 del Codice Civile

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L' art. 794 del Codice Civile è rubricato “ Onere illecito o impossibile”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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