Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 923 del Codice Civile

Articolo 923 del Codice Civile

L’ art. 923 del Codice Civile è rubricato “Cose suscettibili di occupazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame stabilisce che le cose mobili che non appartengono a nessuno possono diventare di proprietà di qualcuno tramite la cosiddetta ”occupazione”, cioè semplicemente prendendole. 
Il secondo comma stabilisce che possono formare oggetto di occupazione le cose abbandonate o animali selvatici catturati per caccia o pesca. 
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.