Articolo 924 del Codice Civile

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L' art. 924 del Codice Civile è rubricato “Sciami di api”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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