Articolo 925 del Codice Civile

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L' art. 925 del Codice Civile è rubricato “Animali mansuefatti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo, a indennità per il danno.

Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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