Articolo 926 del Codice Civile

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L' art. 926 del Codice Civile è rubricato “Migrazione di colombi, conigli e pesci”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Breve spiegazione:

L’articolo 926 c.c. disciplina un’ipotesi di acquisto a titolo originario e stabilisce che il trasferimento di proprietà di alcuni animali che vivono in strutture recintate o delimitate, come conigliere, peschiere o colombai. Stabilisce che se i conigli, pesci o colombi passano spontaneamente in un’altra struttura, chi ne detiene la nuova proprietà acquista automaticamente la proprietà degli animali.
L’acquisto però non è valido se gli animali sono stati attratti con inganno o frode
Per i colombi viaggiatori, infine, l’applicazione della norma è subordinata alle diverse disposizioni di legge specifiche che regolano questa categoria di uccelli.

Esempio: Tizio ha un allevamento di carpe, subito nelle vicinanze anche Caio ha un allevamento di pesci, se le carpe si spostano nell’allevamento di Caio, queste diventeranno di proprietà di questo. Però se Caio le ha attratte gettando del cibo, la proprietà sarà in capo a Tizio, avendole attratte con inganno.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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