Articolo 923 del Codice Civile

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L' art. 923 del Codice Civile è rubricato “Cose suscettibili di occupazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Breve spiegazione:

L'articolo in esame stabilisce che le cose mobili che non appartengono a nessuno possono diventare di proprietà di qualcuno tramite la cosiddetta ”occupazione”, cioè semplicemente prendendole. 
Il secondo comma stabilisce che possono formare oggetto di occupazione le cose abbandonate o animali selvatici catturati per caccia o pesca. 
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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