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Articolo 927 del Codice Civile

L’ art. 927 del Codice Civile è rubricato “Cose ritrovare”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Breve spiegazione:

L’articolo 927 c.c. disciplina il ritrovamento di una cosa mobile. Chi trova un oggetto deve restituirlo al proprietario; se quest’ultimo è sconosciuto, il ritrovatore deve consegnarlo al sindaco del Comune in cui l’oggetto è stato rinvenuto, indicando le circostanze del ritrovamento. Successivamente si applica la procedura prevista dagli articoli seguenti, che include la pubblicazione dell’avviso di ritrovamento per due domeniche successive per almeno tre giorni consecutivi.
Esempio: Caio trova in piazza un portafogli con documenti ecc, se non conosce il proprietario dovrà consegnarlo al sindaco del Comune ove ha trovato l’oggetto e consegnarlo al sindaco, poi seguirà il procedimento descritto agli articoli successivi. 
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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