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Articolo 945 del Codice Civile

L’ art. 945 del Codice Civile è rubricato “Isole e unioni di terra”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

[Se l’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.] – COMMA ABROGATO

[La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.] – COMMA ABROGATO

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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