Articolo 946 del Codice Civile

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L' art. 946 del Codice Civile è rubricato “Alveo abbandonato”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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