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AvvocatoDigitale.comBlogCodice PenaleArticolo 41 del Codice Penale

Articolo 41 del Codice Penale

L’articolo 41 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Concorso di cause”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 41 del Codice Penale italiano: 

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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