Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice PenaleArticolo 42 del Codice Penale

Articolo 42 del Codice Penale

L’articolo 42 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale”.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 42 del Codice Penale italiano: 

Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.