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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 1 del Codice di Procedura Civile

Articolo 1 del Codice di Procedura Civile

L’articolo 1 del Codice di Procedura Civile italiano, apre il codice ed è rubiticato con il nome di “Giurisdizione dei giudici ordinari“.

Stabilisce che la giurisdizione civile é esercitata dai giudici ordinari secondo le norme previste dal codice presente codice. 

Ecco il testo: 

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, é esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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