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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 102 del Codice di procedura civile

Articolo 102 del Codice di procedura civile

L’articolo 102 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Litisconsorzio necessario”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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