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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 103 del Codice di procedura civile

Articolo 103 del Codice di procedura civile

L’articolo 103 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Litisconsorzio facoltativo”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza

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