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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 107 del Codice di procedura civile

Articolo 107 del Codice di procedura civile

L’articolo 107 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento per ordine del giudice”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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