Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 108 del Codce di procedura civile

Articolo 108 del Codce di procedura civile

L’articolo 108 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Estromissione del garantito”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.