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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 131 del Codice di procedura civile

Articolo 131 del Codice di procedura civile

L’articolo 131 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma dei provvedimenti in generale”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio

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