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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 130 del Codice di procedura civile

Articolo 130 del Codice di procedura civile

L’articolo 130 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Redazione del processo verbale”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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