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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 129 del Codice di procedura civile

Articolo 129 del Codice di procedura civile

L’articolo 129 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Doveri di chi interviene o assiste all’udienza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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