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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 138 del Codice di procedura civile

Articolo 138 del Codice di procedura civile

L’articolo 138 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Notificazione in mani proprie”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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