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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 15 bis del Codice di procedura civile

Articolo 15 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 15 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esecuzione forzata”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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