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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 196 del Codice di procedura civile

Articolo 196 del Codice di procedura civile

L’articolo 196 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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