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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 202 del Codice di procedura civile

Articolo 202 del Codice di procedura civile

L’articolo 202 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Tempo, luogo e modo dell’assunzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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