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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 219 del Codice di procedura civile

Articolo 219 del Codice di procedura civile

L’articolo 219 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Redazione di scritture di comparazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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