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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 224 del Codice di procedura civile

Articolo 224 del Codice di procedura civile

L’articolo 224 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sequestro del documento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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