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Articolo 275 del Codice di procedura civile

L’articolo 275 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decisione del collegio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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