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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 278 del Codice di procedura civile

Articolo 278 del Codice di procedura civile

L’articolo 278 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Condanna generica – Provvisionale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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