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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 281 octies del Codice di procedura civile

Articolo 281 octies del Codice di procedura civile

L’articolo 281 octies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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