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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 281 nonies del Codice di procedura civile

Articolo 281 nonies del Codice di procedura civile

L’articolo 281 nonies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Connessione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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