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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 313 del Codice di procedura civile

Articolo 313 del Codice di procedura civile

L’articolo 313 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Querela di falso”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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