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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 331 del Codice di procedura civile

Articolo 331 del Codice di procedura civile

L’articolo 331 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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