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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 332 del Codice di procedura civile

Articolo 332 del Codice di procedura civile

L’articolo 332 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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