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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 377 del Codice di procedura civile

Articolo 377 del Codice di procedura civile

L’articolo 377 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.

Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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