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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 376 del Codice di procedura civile

Articolo 376 del Codice di procedura civile

L’articolo 376 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Assegnazione dei ricorsi alle sezioni”. 


Di seguito è riportato le testo integrale dell’articolo: 

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.

All’udienza o all’adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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