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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 412 ter del Codice di procedura civile

Articolo 412 ter del Codice di procedura civile

L’articolo 412 ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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