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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 42 del Codice di procedura civile

Articolo 42 del Codice di procedura civile

L’articolo 42 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Regolamento necessario di competenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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