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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 44 del Codice di procedura civile

Articolo 44 del Codice di procedura civile

L’articolo 44 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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