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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.19 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.19 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.19 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nuove domande e nuovi mezzi di prova”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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