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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.20 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.20 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.20 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento volontario”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473-bis.16.

Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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